Art. 7.
(Attività di consultazione e di proposizione degli organi della rappresentanza dei militari).

      1. Gli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, sono preventivamente

 

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consultati in ordine alle materie oggetto di contrattazione, che possono condurre all'emanazione di disposizioni applicative.
      2. In ordine alle consultazioni di cui al comma 1, gli organi ivi citati:

          a) sono tenuti a esprimere il proprio parere o ad avanzare autonome proposte entro due mesi dalla richiesta. In caso di motivata urgenza, il termine è ridotto a un mese;

          b) possono chiedere alle autorità politiche e militari corrispondenti riunioni informative;

          c) hanno facoltà, dopo aver informato il comando militare corrispondente, di relazionarsi con gli enti pubblici competenti.

      3. Le autorità politiche e militari sono tenute a rispondere alle richieste degli organi della rappresentanza dei militari di cui al comma 2, lettera b), entro un mese dalla data di emanazione delle relative delibere con atti pertinenti e appropriati.
      4. In caso di inottemperanza alle previsioni del comma 3, i comportamenti volutamente carenti delle autorità militari o dei Ministri interessati possono essere denunciati, rispettivamente, ai Ministri interessati e alle competenti Commissioni parlamentari.